
Dalla serie Living, Land & Law: Fortnight Insights – Articolo 7
I proprietari hanno il diritto di costruire edifici a qualsiasi altezza, senza tenere conto dell'impatto sulle proprietà vicine, compreso l'accesso a strutture condivise come i serbatoi dell'acqua?
Una conseguenza del diritto di proprietà immobiliare è la presunzione di accessione, sancita dall'articolo 323 del Codice Civile, che stabilisce come chiunque sia proprietario del suolo, lo sia anche dello spazio soprastante e di tutto ciò che si trova sopra o sotto la sua superficie. Tuttavia, questa è una per la sola legge presunzione, intendendo che essa è confutabile e può essere limitata tramite atto pubblico. Correlato a questa presunzione è l'articolo 324 del Codice Civile che afferma che qualsiasi miglioramento apportato al terreno, sopra, sotto o sulla sua superficie, si presume sia stato effettuato dal proprietario a sue spese.
Da questi due articoli si può concludere che il proprietario, salvo limitazioni di legge, può costruire il proprio edificio all'altezza che desidera.
Ciononostante, quanto alle disposizioni del Codice Civile, esiste anche un divieto che può essere imposto a un fondo servente di sviluppare il fondo servente oltre un'altezza stabilita. Questa servitù nasce dal diritto romano e viene definita come la Più in alto non sopportando.
Il Più in alto non sopportando è una servitù non apparente che non impedisce al proprietario del fondo servente di fare qualcosa, compresa la sopraelevazione di strutture più alte. La determinazione se esiste una servitù di Più in alto non sopportando sta nell'accertare se un fondo abbia un rapporto di servitù nei confronti dell'altro. Pertanto tale servitù, attraverso la quale non è consentito ai fabbricati vicini superare una certa altezza, in modo da non pregiudicare le vedute di un altro fondo, deve sorgere per atto scritto.
Ciononostante, a questo riguardo, ci si può riferire anche alle servitù che disciplinano il muro divisorio, noto anche come muro comune o confine, come disciplinato dal Codice Civile. Il muro divisorio è il muro che separa due unità immobiliari adiacenti. Ai sensi dell'articolo 414 del Codice Civile, che disciplina l'innalzamento del muro comune, ogni comproprietario può innalzare l'altezza di un muro comune, ma è esclusivamente responsabile delle spese sostenute per:
– Innalzare l'altezza del muro;
– Mantenere in buono stato la parte sopraelevata rispetto al muro comune.
Eseguendo i lavori necessari per sostenere il peso aggiuntivo derivante dall'innalzamento del muro, in modo che la stabilità del muro non venga compromessa.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 415 del Codice Civile, se il muro comune non è in condizione di sopportare un'altezza aggiuntiva, il proprietario che desidera alzarne l'altezza deve farlo ricostruire interamente, e questo a sue spese. Allo stesso modo, nell'articolo conseguente, si chiarisce anche che la parte che alza il muro comune è responsabile e obbligata a risarcire al proprio vicino qualsiasi danno che quest'ultimo possa aver subito, in conseguenza dell'innalzamento del muro divisorio.
Il nostro team di esperti in diritto immobiliare presso Sciberras Advocates a Malta è qui per assistervi con qualsiasi problema immobiliare possiate incontrare. Non esitate a contattarci al [email protected] per supporto professionale.
Questo articolo è solo a scopo informativo e non deve essere interpretato come consulenza legale.
Articolo e ricerca a cura della Sig.ra Caitlin Turner, attualmente laureanda in Giurisprudenza (con lode) presso l'Università di Malta.
Sciberras Advocates, fondato dall'Avvocato Adrian Sciberras, è uno studio legale con sede a Malta. Lo studio si vanta di essere multidisciplinare, innovativo e flessibile per far fronte ai tempi che cambiano e a qualsiasi sfida nello scenario legale locale e internazionale. Qualunque siano le complesse esigenze private o societarie richieste, Sciberras Advocates offre soluzioni legali pratiche ed economiche per raggiungere i risultati desiderati. È possibile contattare Sciberras Advocates telefonicamente al numero +35627795222o via email su [email protected].




